Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
    Nei  confronti  della  Regione  Umbria, in persona del presidente
della  giunta  regionale,  per  la dichiarazione della illegittimita'
costituzionale della legge della Regione Umbria 14 giugno 2002, n. 9,
"Tutela  sanitaria  e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici", nell'art. 1, comma 2; art. 2; art. 4,
comma  1,  lett.  b);  art. 5,  comma 1, lett. c) e comma 2; art. 12,
comma  1 in relazione all'art. 5, comma 1, lett. f); art. 13; art. 16
(B.U.R.   Umbria   n. 28   del   26 giugno   2002)   per   violazione
dell'art. 117,  secondo  comma,  lett. e) ed s), dell'art. 117, terzo
comma,  della  Costituzione in relazione alla legge 22 febbraio 2002,
n. 36.
                           Art. 1. Comma 1
    La  legge  tra  le  sue  finalita'  indica  anche la salvaguardia
dell'ambiente e del paesaggio.
    La  tutela  dell'ambiente  attribuita alla legislazione esclusiva
dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.).
    Qualunque  sia,  pertanto,  la  nozione che di ambiente si voglia
seguire,   la   legge   sotto   questo   profilo   e'   senza  dubbio
costituzionalmente illegittima.
                               Comma 2
    Come  codesta  Corte  ha  gia'  chiarito  (sent. n. 282 del 2002)
"specie  nella fase della transizione dal vecchio al nuovo sistema di
riparto  delle  competenze,  la  legislazione  regionale  concorrente
dovra'  svolgersi  nel  rispetto  dei  principi fondamentali comunque
risultanti dalla legislazione statale gia' in vigore".
    Nel  caso  in  esame  ci  si  deve,  pertanto,  rifare alla legge
22 febbraio   2001,  n. 36,  "Legge  quadro  sulla  protezione  dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
    L'art. 5.1  di  quest'ultima riserva allo Stato la determinazione
delle "misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli
impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la
costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia
mobile  e  radiodiffusione"  oltre che "le particolari misure atte ad
evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici".
    Lo  scopo dichiarato della norma e' di tutelare "l'ambiente ed il
paesaggio".
    Si  e'  dunque,  nell'ambito  della  legislazione esclusiva dello
Stato.  Di  conseguenza  non  e'  possibile che la disciplina statale
subisca modifiche da parte della normativa regionale.
    La  norma  in  esame,  invece,  riserva  ad una futura disciplina
regionale  "la localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il
risanamento  degli  impianti",  disciplina  che,  nella visione della
legge, dovrebbe sovrapporsi a quella regionale, superandola.
    Una  volta  accertato  che  la  materia  rientra nella competenza
esclusiva  dello  Stato,  va  escluso che la disciplina introdotta da
quest'ultima  possa  essere  messa  del  nulla  da  quella successiva
regionale,  anche  se  la  legge  regionale si definisce rivolta alla
tutela  sanitaria, perche' in questo modo la legislazione concorrente
regionale  verrebbe  ad  essere  prevalente su quella esclusiva dello
Stato, effetto questo sicuramente estraneo all'art. 117 Cost.
    Se poi si seguisse un orientamento contrario, andrebbe verificato
se  le norme statali richiamate abbiano, o non, la natura di principi
fondamentali  ai sensi dell'art. l17, terzo comma, Cost., ai quali la
legge regionale si dovrebbe adeguare.
    Questa indagine sarebbe condizionata ad un'altra: se, a proposito
dei  livelli  di protezione da radiazione elettromagnetiche, operi il
principio   di   uguaglianza  (art. 3  Cost.)  o  sia  conforme  alla
Costituzione  avere  livelli diversi nella varie Regioni, effetto che
si  verificherebbe  qualora  queste ultime potessero legiferare senza
vincoli.
    Secondo  un insegnamento risalente di codesta Corte, il principio
di   uguaglianza   viene   attuato   attraverso   la  verifica  della
ragionevolezza  delle  tutele  differenziate.  Nel  caso  in esame la
domanda  da  porsi  e'  questa:  se  sia o non sia ragionevole che il
livello  di  protezione  contro  le  radiazioni  elettromagnetiche in
Umbria  sia  diverso  (maggiore  o  minore  non  importa)  di  quelle
previsto, ad esempio, in Piemonte o in Puglia.
    La  risposta  positiva potrebbe basarsi soltanto su una accertata
diversita'  biologica  degli  abitanti delle Regioni interessate o su
una  situazione  ambientale  che  neutralizzi in tutto o in parte gli
effetti dannosi delle radiazioni.
    Entrambe  le  ipotesi  sono  smentite  dalle attuali acquisizioni
scientifiche, anche a voler trascurare il fatto che la valutazione di
eventuali   effetti   ambientali  rientrerebbero  nella  legislazione
esclusiva dello Stato.
    Normative     regionali     confliggenti    sarebbero,    dunque,
costituzionalmente illegittime.
    Di  qui  la conferma che tra i principi fondamentali rimessi allo
Stato in materia di legislazione concorrente regionale, ci sono anche
quelli  che  assicurino la realizzazione del principio di uguaglianza
quando,  naturalmente,  operante.  E  non a caso nell'art. 4.1 tra le
funzioni  dello Stato e' stata posta per prima quella di tutelare "il
preminente  interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e
normative  omogenee  in  relazione alle finalita' di cui all'articolo
1".
    Una  volta  che  si  concordi su questa premessa, viene meno ogni
dubbio  circa la illegittimita' costituzionale della norma che si sta
esaminando.
                               Art. 2.
    Nell'art. 8  la  legge  n. 36/2001,  sempre in considerazione del
principio  di  uguaglianza,  ha  fissato le competenze delle Regioni,
individuandole   nelle   materie  nelle  quali  una  diversificazione
territoriale dalle discipline risulta ragionevole.
    L'art. 2   della   legge   regionale,   sotto   il  principio  di
giustificazione,   richiede   ai   gestori  ed  ai  concessionari  la
dimostrazione  delle "ragioni obiettive della indispensabilita' degli
impianti", giustificazione non prevista dalla legge statale.
    Va  tenuto presente che quella svolta dai gestori e concessionari
attivita' di impresa e che la indispensabilita' degli impianti e' una
delle valutazioni di economia aziendale che e' chiamato ad effettuare
chi ha la responsabilita' dell'impresa.
    Si  tratta,  in  altre  parole, di una valutazione attinente alla
gestione,  che  va  lasciata  a chi corre il rischio economico, sulla
quale la Regione non puo' avere alcuna competenza.
    La   dimostrazione  della  indispensabilita'  degli  impianti  e'
richiesta  dalla norma in esame in vista della successiva verifica da
parte della Regione. L'eventuale giudizio negativo dato nella Regione
Umbria potrebbe creare difficolta' operative per il gestore alterando
le  condizioni  del  mercato concorrenziale e cosi' sconfinando nella
sfera  della  concorrenza  la cui tutela attribuita alla legislazione
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.).
    Dalla  legislazione,  non  soltanto  regionale  ma anche statale,
rivolta  alla  salvaguardia  di  interessi  generali,  possono essere
fissati  solo  limiti esterni all'attivita' economica, ma non possono
essere  riservate  a  soggetti  pubblici  valutazioni di opportunita'
imprenditoriali,  fino  a  che  si  vuole  che sia operante la libera
iniziativa, come tutelata dalla Costituzione (art. 41).
                         Art. 4.1, lett. b).
    Questa norma attribuisce ai comuni poteri vari per il risanamento
degli impianti esistenti.
    Anche  in  materia  di  risanamento  non  e'  giustificabile  una
differenza   di  discipline,  articolata  addirittura  per  territori
comunali.
    Dovendo  essere  tutelata  l'uguaglianza,  anche  questa norma si
presenta illegittima costituzionalmente per le ragioni gia' esposte.
                     Art. 5. Comma 1, lett. c).
    La  Regione  riserva a se' stessa il potere di elaborare piani di
risanamento.
    Le  ragioni  per le quali la disciplina in materia di risanamento
non  puo'  essere  differenziata  regione  per regione sono state qui
esposte per cui non vengono ripetute.
                              Comma 2.
    La  materia e' disciplinata dall'art. 9, commi 3 e 6, della legge
n. 36/2001.
    La norma in esame attribuisce alla Regione un potere di proposta,
in  violazione  della legge statale secondo la quale competente e' il
Ministero   dell'ambiente   "sentiti  ...  le  regioni  ed  i  comuni
interessati".
    Va  tenuto  presente  che  non  viene meno l'illegittimita' della
norma  per  il  fatto  che  sia confermato il potere del Ministero di
approvare il piano.
    Questa  previsione  da'  per scontata la competenza del Ministero
dell'ambiente, cosi' confermando che si e' in materia di legislazione
esclusiva.
    In secondo luogo, attribuendosi il potere di proposta, la Regione
pone dei limiti ai poteri deliberativi statali salvo che la norma non
vada   interpretata   nel  senso  che  la  proposta  in  questo  caso
costituisce  solo  una  sollecitazione  per  il  Ministero che potra'
deliberare un piano del tutto diverso da quello proposto.
                             Art. 12.1.
    La legge richiede la VIA in violazione del d.P.R. 12 aprile 1996,
art.  1.4,  in  relazione  all'allegato  B,  n. 7,  lett. z), VIA non
richiesta nemmeno dalla direttiva 977117 CE.
    Anche  in  proposito  va assicurata la parita' di trattamento che
incide anche sotto il profilo della concorrenza.
                              Art. 13.
    La  legge  rimette alla giunta regionale la disciplina, oltre che
dei  procedimenti  amministrativi, anche dei criteri preordinati alla
localizzazione ed al risanamento.
    Per quanto riguarda i criteri la illegittimita' costituzionale e'
di tutta evidenza.
    Non  solo  sono  violati  i  principi piu' volte illustrati, ma i
criteri  sono  addirittura  rimessi alla sede amministrativa senza la
fissazione di limiti o orientamenti legislativi.
    Circa  il  procedimento,  la  norma  viola  l'art. 9  della legge
statale.
    La  illegittimita' costituzionale della norma e' consequenziale a
quella  delle  altre  gia' esaminate. Una volta esclusa la competenza
regionale,  cade  anche  la  disciplina del procedimento, che da' per
presupposta quella competenza.
                              Art. 16.
    La  disciplina transitoria e' stata posta dalla legge n. 36/2001,
nell'art. 16.
    E'  di  conseguenza illegittima la norma in esame che ha previsto
che  una  apposita  disciplina  transitoria per la Regione Umbria sia
posta con regolamento.